Articolo 1 COSTITUZIONE E' costituita una Fondazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata “Fondazione Comunitaria Savonese Onlus”, di seguito più brevemente "Fondazione". La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione è regolata dal presente Statuto. La Fondazione ha sede legale in Albenga e sede operativa nel comune di Savona. Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di istituire uffici operativi nel territorio della provincia di Savona nonché di trasferire l’ubicazione della sede legale purché essa permanga nell’ambito della provincia di Savona. Articolo 2 SCOPO La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della provincia di Savona. La sua missione consiste nel rilanciare la Cultura della Donazione e rafforzare i legami di solidarietà nella Comunità, coinvolgendo una pluralità di soggetti in progetti di utilità sociale rivolti alla soluzione di problemi del territorio. La Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività: assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; oltre che attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte, sport dilettantistico, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate. L’attività di beneficenza sarà attuata: - direttamente a favore di soggetti svantaggiati; - indirettamente, tramite l’erogazione di fondi, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed Enti pubblici che operano nei settori previsti dalla lett.a), art. 10, del D. Lgs. n. 460/97. La fondazione potrà promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano negli stessi settori; E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate all’art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 3 ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE La Fondazione può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla legge. In particolare la Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi può: a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata al finanziamento delle attività sociali; b) promuovere la raccolta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità; c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici; d) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri nonché, a titolo gratuito, seminari e corsi di formazione rivolti ai propri operatori; e) favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, il pubblico e organismi nazionali e internazionali; f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; Articolo 4 PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) da conferimenti in denaro o beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, con espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio; b) dalle elargizioni da parte di Enti o di soggetti privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, sia espressamente destinata a incrementare il patrimonio; d) da contributi, sovvenzioni ed elargizioni, in conformità della legge, attribuiti alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da enti territoriali o da altri enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio. Il patrimonio potrà essere incrementato anche attraverso il conferimento di fondi di dotazione provenienti da fondazioni già esistenti. In tal caso verrà costituito un fondo con proprio regolamento e avente la stessa denominazione della Fondazione originaria i cui frutti dovranno essere utilizzati rispettando il più possibile quanto stabilito dallo Statuto di quest’ultima, nei limiti stabiliti dal presente statuto. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, in obbedienza al principio della prudenza e compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dello scopo. Articolo 5 FONDO DI GESTIONE Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima senza espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, senza espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio; Queste donazioni potranno anche essere gestite in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori. - da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali o sovrannazionali o da privati senza espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio; - dai ricavi delle attività direttamente connesse. Articolo 6 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Indirizzo redige e approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio economico e finanziario di quello decorso. Nella redazione del bilancio economico e finanziario, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, ove compatibili. Il bilancio consuntivo ed i suoi allegati, unitamente all’elenco dei contributi stanziati, deve essere messo a disposizione della comunità provinciale e di chiunque lo richieda ed è trasmesso alla Regione Liguria affinché effettui il controllo e la vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile. Articolo 7 AVANZI DELLA GESTIONE La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Articolo 8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE I membri della Fondazione si dividono in: - Fondatori; - Partecipanti Istituzionali; - Partecipanti; - Partecipanti Onorari. Articolo 9 FONDATORI Sono Fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un versamento ai sensi dell’art. 4 lettera a). Articolo 10 PARTECIPANTI ISTITUZIONALI, PARTECIPANTI E PARTECIPANTI ONORARI Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio d’Indirizzo ai sensi del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Patrimonio ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo stesso. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Indirizzo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d’Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Possono divenire Partecipanti Onorari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo e alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, beni materiali ed immateriali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima nonché coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione. Articolo 11 ESCLUSIONE E RECESSO Il Consiglio d’Indirizzo può decidere con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e della maggioranza quella di Partecipanti e Partecipanti Onorari per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. - Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - trasformazione, fusione e scissione; - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; - ricorso al mercato del capitale di rischio; - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti ed i Partecipanti Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Articolo 12 ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: - il Presidente; - il Consiglio di Indirizzo; - il Comitato Esecutivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 13 GRATUITÀ Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 12 del presente Statuto sono gratuite. Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Indirizzo. Articolo 14 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, nonché procuratori generali o speciali. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza temporanea o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Articolo 15 CONSIGLIO DI INDIRIZZO Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio è costituito da un minimo di 11 fino ad un massimo di 15 membri. La composizione sarà la seguente: - 1 membro nominato dal Presidente della Provincia di Savona; - 2 membri nominati dai Sindaci dei Comuni membri della Fondazione, con propria deliberazione collegiale adottata a maggioranza; - da un minimo di 1 fino ad un massimo di 2 membri nominato/i dal Vescovo della Diocesi di Savona-Noli; - da un minimo di 1 fino ad un massimo di 2 membri nominato/i dal Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia; - 1 membro nominato da Fondazione A. De Mari di Savona; - 1 membro nominato da Fondazione Carige di Genova; - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 membri nominati dalle persone giuridiche e fisiche private che hanno contribuito al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, con propria deliberazione collegiale adottata a maggioranza. La designazione dei consiglieri viene effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, possesso di titoli professionali e culturali adeguati, indipendenza, autorevolezza e rappresentatività del territorio, sensibilità sociale, disinteresse. Articolo 16 DURATA, DECADENZA E POTERI I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o revoca da parte del soggetto che li ha nominati - con contestuale nomina da parte del medesimo soggetto del sostituto - prima della scadenza del mandato; essi possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Il Consiglio di Indirizzo decade in caso di dimissioni o revoca della maggioranza dei consiglieri in carica. In tal caso si dovrà procedere alla ricostituzione dell'organo ai sensi del presente articolo. Il Consiglio di Indirizzo stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi, approva quelli proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione. In particolare ha il compito di: - eleggere al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione; - nominare, ove opportuno, comitati tecnico/consultivi, determinandone il numero dei componenti, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento; - nominare, ove opportuno, il Segretario Generale; - nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; - delegare compiti specifici a taluni Consiglieri; - adottare il Regolamento della Fondazione; - nominare i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti e i Partecipanti Sostenitori; - approvare il bilancio preventivo e il bilancio economico e finanziario; - deliberare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri in carica, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente; - deliberare, con la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre/quarti) dei Consiglieri in carica, lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio residuo nelle forme previste dall’art. 22 del presente Statuto nonché nominare il liquidatore; - deliberare in ordine a ogni attività ritenuta necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; - svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto. Articolo 17 INELEGGIBILITÀ, DECADENZA ED ESCLUSIONE Non possono far parte del Consiglio di Indirizzo coloro che: - si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile; - siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; - ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale; - siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale; - ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere dei Comuni della provincia di Savona con oltre 500 residenti, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali o dei Comuni della provincia di Savona con oltre 500 residenti; I membri del Consiglio di Indirizzo decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo: - il mancato rispetto delle Norme statutarie e dei Regolamenti emanati; - l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione. - essere in situazione di potenziale conflitto di interesse. L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo. Articolo 18 CONVOCAZIONE E QUORUM Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Fondatori. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un quinto dei membri in carica senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, quali lettera, telefax o messaggio di posta elettronica, di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In sede di votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Indirizzo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della seduta. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro. Articolo 19 COMITATO ESECUTIVO Il Consiglio di Indirizzo nomina il Comitato Esecutivo composto dal Presidente della Fondazione e da un numero variabile di membri, tutti individuati al proprio interno. Il Consiglio determina altresì le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, delega, con propria deliberazione, al Comitato Esecutivo compiti e funzioni attinenti la gestione della Fondazione, nei limiti consentiti dalla legge. Articolo 20 SEGRETARIO GENERALE Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Segretario Generale, al quale affidare tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. Il Segretario Generale collabora: - alla preparazione dei Programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli Organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; - all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo. Il Segretario Generale cura altresì la gestione dei programmi di attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo con parere consultivo, ma senza diritto di voto. Articolo 21 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo. I componenti del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili conservato presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione. Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i Fondatori procedono alla sostituzione dei membri decaduti ai sensi del primo comma del presente articolo. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo. Il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori è tenuto a cura dello stesso Collegio. Articolo 22 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad altre Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000. Articolo 23 RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di Fondazioni. Statuto.pdf |